Doping, raffica di positivi: stangata della Federazione, i nomi e i provvedimenti

Il cartello dell'Antidoping in una foto d'archivio
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Il doping torna ancora a gamba tesa nel mondo del ciclismo amatoriale italiano. Nelle ultime settimane l’Organizzazione Nazionale Antidoping, NADO Italia, ha diramato un bollettino nero per il nostro sport. Una raffica di positivi a sostanze come l’EPO Ricombinante che ora dovranno scontare i rispettivi provvedimenti. I nomi dei protagonisti degli ultimi casi e la stangata comminata dalla Federazione, tutto su quicicloturismo.

Beniamino Desiderio e Onofrio Monzillo sono i due cicloamatori sospesi in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping.

Di seguito il comunicato della NADO, in merito al caso di Beniamino Desiderio: “Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Beniamino Desiderio (tesserato FCI) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2, riscontrato positivo alla sostanza Eritropoietina Ricombinante. Il controllo è stato effettuato da NADO Italia”. 

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ARTICOLO 2 VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SPORTIVA ANTIDOPING
È scopo dell’articolo 2 specificare le circostanze e la condotta che integrano una violazione della normativa antidoping. I procedimenti nei casi di doping si fondano sul presupposto che una o più delle fattispecie di seguito elencate si siano verificate.
Gli Atleti o altre Persone sono responsabili di conoscere cosa costituisca una violazione della normativa antidoping e quali siano le sostanze e i metodi proibiti ai sensi della Lista WADA in
vigore.
Quanto segue costituisce violazione della normativa antidoping:
2.1 Presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico di un Atleta
2.1.1 È responsabilità personale dell’Atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza proibita. Gli Atleti sono responsabili di qualsiasi o dei suoi metaboliti o markers siano riscontrati nei propri campioni biologici. Di conseguenza, ai fini dell’accertamento della violazione
dell’articolo 2.1 non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l’uso consapevole da parte dell’Atleta.
2.1.2 Uno dei seguenti casi costituisce prova sufficiente di violazione della normativa antidoping ai sensi dell’articolo 2.1: presenza nel campione biologico A dell’Atleta di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers, nel caso in cui l’Atleta rinunci alle analisi del campione biologico B e quest’ultimo non venga analizzato; o, nel caso in cui il campione biologico B venga analizzato e l’analisi confermi la presenza nel campione biologico B di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers, riscontrati nel campione biologico A dell’Atleta; o, nel caso in cui i campioni biologici A o B siano suddivisi in due parti e l’analisi eseguita sulla parte di campione biologico suddiviso confermi la presenza della sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers riscontrati nella prima parte del campione biologico frazionato o
l’Atleta abbia rinunciato alle analisi di conferma.
2.1.3 Ad eccezione di quelle sostanze per le quali è specificamente indicato un limite di decisione sulla Lista WADA o su un Documento Tecnico ADA costituisce violazione della normativa antidoping la presenza nel campione biologico dell’Atleta di qualsiasi quantità di una sostanza proibita e dei suoi metaboliti o markers.

2.1.4 In deroga alla norma generale di cui all’articolo 2.1, la Lista WADA, gli Standard Internazionali, o i Documenti Tecnici WADA possono
definire specifici criteri per la valutazione o l’esito di alcune sostanze proibite.
2.2 Uso o Tentato Uso da parte di un Atleta di una sostanza o di un metodo
proibiti

2.2.1 È responsabilità personale dell’Atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza proibita o di non ricorrere ad alcun metodo proibito.
Di conseguenza, ai fini dell’accertamento della violazione di cui all’articolo 2.2 non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l’uso consapevole da parte dell’Atleta.
2.2.2 Il successo o il fallimento dell’Uso o del Tentato Uso di una sostanza non rilevano. È sufficiente essersi impegnati ai fini dell’Uso o del
Tentato Uso di una sostanza proibita o del metodo proibito.